STATUTO

"CENTRO di STUDIO e DOCUMENTAZIONE sul CASTAGNO"
Art. 1 - Promotori, denominazione e sede
Per iniziativa del Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura dell’Università degli Studi di Firenze e della Comunità Montana Mugello, ai sensi del Codice Civile, è costituita una Associazione denominata “CENTRO di STUDIO e DOCUMENTAZIONE sul CASTAGNO” con sede a Marradi (FI) presso Via Castelnaudary, 5 - 50034 MARRADI.
L'Associazione potrà disporre di sedi e recapiti decentrati, a livello regionale o interregionale, al fine di svolgere al meglio tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi statutari e in relazione allo sviluppo e alle esigenze organizzative delle varie attività.

Art. 2 - Obiettivi dell'Associazione
L'Associazione non ha fini di lucro e, ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana, ha per scopo lo sviluppo della ricerca scientifica di base e applicata, la divulgazione delle conoscenze, la formazione colturale e l’acquisizione di tecnologie innovative che apportino in modo diretto o indiretto il miglioramento e la valorizzazione della Castanicoltura italiana da frutto e da legno, promuovendo lo sviluppo sociale ed economico dei territori interessati e salvaguardandone gli aspetti storici e culturali. Tra gli scopi dell'Associazione rientrano anche quelli di favorire la costituzione e lo sviluppo di istituzioni educative, sociali, culturali e artistiche, nonché la collaborazione con Istituzioni universitarie e ministeriali.
L' Associazione si propone i seguenti obiettivi:
a) Promuovere, sostenere, coordinare e sviluppare attività di sperimentazione interdisciplinare nel campo degli studi sul Castagno, mediante progetti di ricerca, incontri di studio, pubblicazioni a stampa e digitali, in collaborazione con Istituti universitari e altri Centri di ricerca.
b) Contribuire alla qualificazione di programmi d’istruzione superiore, promuovendo la formazione di giovani studiosi nelle discipline attinenti, anche attraverso l’organizzazione di corsi di perfezionamento, di specializzazione, di stages e corsi di alta formazione, il sostegno a corsi di dottorato di ricerca, nonché l’istituzione e la gestione di borse di studio e il supporto alla ricerca per giovani studiosi già in possesso del titolo che intendano proseguire le loro indagini nell’ambito degli studi sul Castagno, favorendone attivamente l’inserimento nel contesto nazionale e internazionale degli studi.
c) Stimolare iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare nei settori di interesse dell'Associazione; realizzare pubblicazioni specializzate, anche al fine di diffondere i risultati delle ricerche.
d) Promuovere convenzioni nazionali e internazionali finalizzate agli scopi generali della Associazione; favorire rapporti e promuovere collaborazioni - nel quadro delle proprie finalità - con singoli studiosi, Istituzioni universitarie, Enti culturali e scientifici in ambito regionale, nazionale e internazionale.
e) Promuovere, anche in collaborazione o per conto di altri Enti, conferenze, seminari, convegni; costituire un Centro di Documentazione, banche dati e servizi bibliografici disponibili anche su rete informatica; creare una rete informativa tra tutti gli studiosi, i Centri di ricerca e gli Enti culturali impegnati in ricerche sul Castagno da frutto e da legno e il suo patrimonio storico-artistico-ambientale e culturale.
f) Sostenere e assumere iniziative rivolte alla tutela e alla rivitalizzazione del patrimonio culturale e storico del Castagno. Promuovere manifestazioni collettive e convegni tecnici per la conoscenza e la valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche, storiche e culturali, umane e imprenditoriali dei territori che andranno a far parte dell' Associazione.
g) Valorizzare, in collaborazione con Enti e Società pubbliche e private e le Associazioni agricole di categoria, i territori interessati alla Castanicoltura da frutto e da legno e quanto da essa derivato.
h) Favorire la promozione e la conoscenza delle zone italiane produttrici di Marroni e Castagne mediante la divulgazione di carte turistiche, guide e sussidi didattici volti alla conoscenza dei territori Castanicoli italiani, anche attraverso raccolte museografiche e mostre permanenti.
i) Promuovere il ruolo che spetta agli Enti locali nella valorizzazione e salvaguardia del territorio e dell’ambiente delle zone Castanicole da frutto e da legno particolarmente vocate, sollecitando e favorendo l’emanazione di normative nazionali e regionali in materia.
j) Promuovere il riconoscimento e la valorizzazione dei Marroni e delle Castagne e di tipologie specifiche legate a determinati territori.
k) Promuovere la produzione di masse legnose per diversi impieghi: agricolo (palerie, tutori, contenitori vinari, ecc.); strutturale (travi per tetti, solai e pavimenti); artigianale (già “arte povera”) e arte scultoria (opere lignee); energetica (biomassa per produrre energia pulita rinnovabile).
l) Promuovere la formazione e l’educazione al gusto, le attività agro-alimentari, la produzione di specialità gastronomiche e le produzioni dell’artigianato, con iniziative a carattere didattico e informativo anche in collaborazione con Associazioni che condividono le medesime finalità.
Obiettivi più specifici potranno essere individuati di volta in volta dagli organi previsti nello Statuto in base alle esigenze ed emergenze che insorgeranno nel tempo.

Art. 3 - Soci dell'Associaizone
a) Possono essere Soci dell' Associazione docenti e ricercatori, Istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, studiosi ed esperti dei settori indicati, imprese, nonché Enti locali, loro Consorzi e Associazioni che ne faranno richiesta.
b) La qualifica di Socio dell' Associazione si acquisisce con l’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che valuta le conoscenze e le esperienze dell’interessato nei settori in cui opera l' Associazione, sentito il parere del Consiglio Scientifico.
c) I Soci si distinguono in: Fondatori, Sostenitori, Ordinari, Onorari. Le modalità di nomina dei Soci Onorari saranno definite nel Regolamento attuativo allo Statuto.

Art. 4 - Ammisssione dei Soci
Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle informazioni anagrafiche, la descrizione delle caratteristiche operative/produttive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei requisiti previsti nel Regolamento attuativo allo Statuto medesimo.

Art. 5 - Quote sociali
L’afferenza all'Associazione prevede una quota d’iscrizione e una di partecipazione annuale, che può essere differenziata a seconda della tipologia di Socio.
Le quote d’iscrizione dovranno essere contabilizzate come capitale sociale. Detto capitale non è comunque restituibile se un membro si ritira dal Sodalizio.
Le quote di partecipazione saranno considerate nel conto economico di esercizio. L’importo delle quote sarà proposto dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea e devono essere versate entro il mese di aprile.

Art. 6 - Organi e cariche sociali
a) Sono Organi dell' Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Consiglio Scientifico, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri.
b) Gli Organi dell' Associazione possono essere convocati per via telematica.
c) Le cariche sociali sono il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 7 - Assemblea
a) L’Assemblea è composta dai Soci dell' Associazione.
b) L’Assemblea delibera sulle scelte, e formula indirizzi sulla base delle relazioni generali, programmatiche e consuntive, predisposte dal Presidente. Nomina il Consiglio Scientifico e il Consiglio Direttivo e ne elegge i Componenti, nomina il Collegio dei Revisori e dei Probiviri e, infine, approva i Bilanci annuali.
c) L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente. Le delibere sono adottate validamente a maggioranza degli intervenuti all’Assemblea.
d) Il Presidente convoca l’Assemblea, con preavviso di almeno 8 giorni, una volta all’anno in via ordinaria, per gli adempimenti statutari, oppure, in via straordinaria, quando ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei Soci della Associazione.
e) L’avviso di convocazione dovrà riportare la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, sia della prima che della seconda convocazione. La convocazione può avvenire con i mezzi ritenuti più idonei, ma il Presidente deve garantirsi dell’avvenuta comunicazione a tutti i Soci.
f) In caso di assenza del Presidente, egli sarà sostituito dal Vice-Presidente o da un Socio eletto dall’Assemblea.
g) In assenza del Segretario in carica, il Presidente designerà un Socio per la redazione del verbale, che dovrà essere firmato dal redigente e dal Presidente.
h) L’Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
j) Le Amministrazioni iscritte possono partecipare all’Assemblea anche con più delegati (fino a 3), aventi facoltà di parola, fermo restando che ogni Amministrazione associata può esprimere un solo voto, qualunque sia il numero dei partecipanti all’Assemblea stessa.
k) L’Assemblea nomina i Componenti del Consiglio Scientifico, scelti fra le personalità di chiara fama a cultori del Castagno, in modo che siano rappresentate le diverse aree disciplinari, e nomina i Componenti del Consiglio Direttivo.
l) L’Assemblea prende atto della relazione annuale dei Sindaci Revisori.
m) L’Assemblea approva il programma dell’attività che è predisposto dal Consiglio Scientifico. L’Assemblea entro il 30 di aprile di ciascun anno approva il Bilancio consuntivo dell’anno precedente; la relazione sull’attività svolta dall' Associazione; il Bilancio preventivo, e la misura dei contributi associativi (quote) per l’anno solare successivo, incluse le modalità di corresponsione; delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
n) L’Assemblea straordinaria viene convocata per modifiche allo Statuto, scioglimento della Associazione, oppure quando si presenta la necessità di prendere decisioni di rilevante importanza.

Art. 8 - Consiglio Direttivo
a) I Componenti del Consiglio Direttivo, sono eletti dall’Assemblea ogni triennio, previa determinazione del numero che può essere compreso tra 5 e 10. I Componenti sono rieleggibili. Il Presidente e il Segretario dell' Associazione ne fanno parte d’ufficio.
b) Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni 4 mesi. In sua assenza presiede il Vice-Presidente dell'Associazione.
c) L’avviso di convocazione dovrà riportare la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno sia della prima che della seconda convocazione. La convocazione può avvenire con i mezzi ritenuti più idonei, ma il Presidente deve garantirsi dell’avvenuta comunicazione a tutti i Componenti.
d) Le delibere sono adottate validamente a maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
e) Il verbale della riunione è redatto dal Segretario. In caso di assenza, il Presidente darà l’incarico della redazione del verbale a uno dei consiglieri presenti. Non sono ammesse deleghe.
f) Compiti del Consiglio Direttivo sono:
eleggere il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
deliberare sulla gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione entro i limiti approvati dall’Assemblea;
redigere i Bilanci secondo le disposizioni di legge, con una relazione scritta e un programma per l’esercizio successivo;
deliberare sulle richieste di nuove adesioni e sulla decadenza di membri inadempienti o che realizzino iniziative in contrasto con gli scopi associativi;
verificare quadrimestralmente lo svolgimento del programma approvato all’Assemblea;
governare l'Associazione.

Art. 9 - Consiglio Scientifico
a) Il Consiglio Scientifico può avere fino a nove componenti aventi alta e riconosciuta qualificazione scientifica nonché specifiche competenze sui temi dell' Associazione. Il Consiglio Scientifico è coordinato dal Presidente dell'Associazione. I Componenti del Consiglio Scientifico restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I Componenti del Consiglio esterni all’Università non possono essere in numero superiore a un terzo del totale.
b) Il Consiglio Scientifico delibera validamente con il voto della maggioranza dei suoi Componenti.
c) Al Consiglio Scientifico è demandato il compito di:
esprimere un parere argomentato circa l’ammissibilità di nuovi Soci;
indirizzare l’attività dell' Associazione;
predisporre annualmente il programma dell’attività da svolgere;
deliberare sulle iniziative e sugli aspetti scientifici di interesse dell' Associazione, sui progetti da attivare, operando in particolare la selezione tra le proposte pervenute ed esprimere un parere sulle risorse richieste.

Art. 10 - Presidente
a) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, e viene scelto il Vice-Presidente. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente per non più di due volte. Rappresenta legalmente l' Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
b) E’ responsabile della conservazione dei documenti sociali che attua avvalendosi del Segretario e del Tesoriere.
c) Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico, e cura l’esecuzione delle delibere.
d) Il Presidente ha il compito di:
rappresentare l' Associazione verso l’esterno;
coordinare le attività operative dell' Associazione;
prendere le eventuali determinazioni urgenti che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell' Associazione, salvo ratifica dell’Assemblea.
e) Il Presidente, in caso di impedimento, delega a rappresentarlo il Vice-Presidente.

Art. 11 - Segretario
a) Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta dell’Assemblea dei Soci.
b) È responsabile del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti. Coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell’espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi, senza diritto di voto, assumendone le funzioni di Segretario. Svolge funzioni istruttorie e di coordinamento dei lavori dell' Associazione. Provvede, in accordo con il Presidente, a ogni incombenza utile al buon funzionamento dell' Associazione e al successo delle iniziative.

Art. 12 - Tesoriere
Viene designato all’interno del Consiglio Direttivo. E’ responsabile dei registri contabili, della cassa e dei beni in sua consegna.

Art. 13 - Collegio dei Revisori
a) Viene eletto dall’Assemblea e resta in carica un triennio. E’ composto da tre membri effettivi, uno dei quali è designato al proprio interno dal Presidente, e un supplente. I Componenti possono anche essere non Soci dell' Associazione.
b) I Revisori (Sindaci) devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. L’ingiustificata assenza a due riunioni consecutive comporta la decadenza dall’ufficio. Il Collegio dei Revisori risponde del suo operato direttamente all’Assemblea.
c) Le loro verifiche devono essere verbalizzate sull’apposito registro.
d) Il Collegio dei Revisori deve adempiere al compito di:
presentare annualmente all’Assemblea una relazione sulle verifiche effettuate durante l’esercizio trascorso con eventuali consigli o pareri.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri
Si compone di tre membri, uno dei quali funge da Presidente. Viene eletto dall’Assemblea e ha durata triennale. Decide in maniera amichevole sulle controversie che eventualmente dovessero nascere all’interno dell' Associazione e dei suoi Organi. Le decisioni sono prese a maggioranza. Risponde dei suoi atti all’Assemblea o al Consiglio Direttivo, secondo la rispettiva competenza, relativamente al caso in esame.

Art. 15 - Compensi
Tutti gli incarichi degli organi sociali sono gratuiti, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per l’espletamento di tali funzioni.

Art. 16 - Patrimonio e bilancio
a) Il patrimonio dell' Associazione è costituito dalle seguenti voci:
fondi trasmessi all' Associazione dai propri Soci, quote di iscrizione e quota di partecipazione (contributo annuale da Soci Sostenitori e Ordinari);
fondi di ricerca ricevuti da: Università, Ministeri, Comunità Europea, Istituzioni pubbliche e private;
proventi di prestazioni e convenzioni stipulate per conto dell' Associazione;
contributi straordinari;
oblazioni volontarie provenienti da Soci o terzi;
proventi diversi.
b) Enti, imprese e Istituzioni pubbliche o private possono sostenere le attività dell' Associazione con proprie risorse sulla base di apposite convenzioni.
c) Al fondo patrimoniale sociale devono essere imputate le somme provenienti dalle iscrizioni, donazioni e proventi di prestazioni e convenzioni.
d) Al fondo di riserva ordinario dovranno essere imputati eventuali avanzi di gestione e tale fondo può trovare utilizzo a copertura di perdite relative agli esercizi finanziari.
e) Il fondo di ammortamento dovrà essere a copertura dei beni mobili e immobili che necessitano di rinnovo negli anni.
f) L’esercizio economico chiude in data 31 dicembre ed entro il 31 gennaio il Tesoriere presenterà al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori il Bilancio consuntivo. Il Consiglio Direttivo entro il 10 febbraio presenterà al Collegio dei Revisori il Bilancio approvato unitamente alla relazione. Il Bilancio deve indicare la destinazione degli utili e le modalità, in caso di perdita, di copertura della medesima.

Art. 17 - Libri sociali
Oltre ai libri previsti per legge l'Associazione dovrà dotarsi di:
libro dei Soci;
libri dei verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico (può anche essere unico);
libro dei verbali del Collegio dei Revisori;
libro giornale e quanto altro necessario per la gestione contabile dell' Associazione.

Art. 18 - Durata
a) L'Associazione ha durata illimitata.
b) Lo scioglimento dell' Associazione può essere deliberato dall’Assemblea soltanto se presenti tre quarti dei Soci e se la proposta ottiene una maggioranza di almeno tre quarti dei votanti. In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione devolverà il suo patrimonio alla XXXXXXX, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Regolamento attuativo
Per l’applicazione del presente Statuto si provvederà alla stesura di un Regolamento attuativo che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.